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Dispositivi Protezione Individuale DPI

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoro in quota l’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile. In tale caso il legislatore ritiene prioritarie le misure di protezione collettiva; qualora tali misure non siano state adottate è necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’art. 115 dello stesso testo.
Per l’obbligo formativo per i DPI facciamo riferimento al’art. 77, che impone l’obbligo di formazione ed addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria (ricomprendente anche i dispositivi di arresto caduta) per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
Gesa offre ai suoi clienti una vasta gamma di DPI per tutte le soluzioni e per tutti i tipi di coperture e di interventi di manutenzione.
Tra i DPI offriamo in particolare linee vita provvisorie, caschi di protezione, inbracature, cordini e retrattili.

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